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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.152. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
8.152.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono fissati al 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013:

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione possono essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'ente di riferimento.;
   b) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.