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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.149. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
8.149.

  Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
  15-bis. Per compensare le minori entrate di competenza iscritte sui bilanci di previsione, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono assegnati, per gli anni 2012 e 2013, contributi pari ai minori accertamenti tributari, rispetto al 2011, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.
  15-ter. Per il biennio 2012-2013, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.
  15-quater. Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
  15-quinquies. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione potranno essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'Ente di riferimento.