stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.129. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
8.129.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:
  7-bis. Nelle aree colpite dal sisma, nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su edifici danneggiati, è consentito, in via transitoria ed in deroga alle normative di cui ai diversi decreti conto energia ed all'articolo 65 della legge n. 27 del 2012, il loro riposizionamento a terra, anche attraverso sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti, nel medesimo sito anche su terreni agricoli. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edifico ristrutturato/nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite delle potenze precedentemente installate senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati, altri impianti vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.