Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il personale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio.