Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie.