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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
5.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incentivi per l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli immobili).

  1. Per le spese documentate e certificate, relative ad interventi di adeguamento, consolidamento, o ricostruzione, degli immobili secondo le metodologie e i criteri antisismici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
  2. Per gli interventi di adeguamento antisismico, di cui al precedente comma 1, riguardanti strutture, edifici, unità immobiliari, distrutti o danneggiati da eventi calamitosi, e ubicati in aree interessate dalla ricostruzione a seguito dei medesimi eventi calamitosi, la suddetta detrazione può essere ripartita, su richiesta dell'interessato, in tre o cinque quote annuali di pari importo.
  3. La rispondenza degli interventi ai previsti requisiti di cui al comma 1, è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione.
  4. Con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi prioritari finalizzati all'adeguamento antisismico degli edifici di cui al comma 1, nonché di messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico, è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, per le province e i comuni, di cui all'articolo 1 commi 87 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220; nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 125 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220.
  6. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  7. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.
  8. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al precedente comma 7 al momento della conclusione delle stesse. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato.
  9. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 7, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.
  10. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 7 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi di traslare l'onere dell'imposta.
  11. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.