Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. In deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».