stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.89. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
3.89.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per fa ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
   a) i Comuni e le Unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dall'articolo 41 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20;
   b) i comuni e le Unioni di comuni dotati di piano strutturale comunale (PSC) anche solo adottato, nelle more della approvazione del medesimo strumento e del Piano Operativo Comunale (POC), possono predisporre e approvare Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione della presente legge, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC. Con riguardo ai medesimi PUA trova applicazione quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2000;
   c) i termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui alle lettere a) e b) sono ridotti della metà;
   d) la Regione Emilia-Romagna istituisce, con ordinanza del Commissario Delegato, una Commissione Unica Temporanea che provvede, entro il termine di trenta giorni, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva di riserve, osservazioni, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla legislazione regionale per l'approvazione del piano. La Commissione costituisce un organo collegiale ed è composta dai rappresentanti della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti e organismi competenti al rilascio degli atti di assenso necessari. Essa opera su istanza dell'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti.

ident. 3.25.