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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.88. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
3.88.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, fino al 31 maggio 2013, i soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ricostruzione e ripristino degli edifici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a richiedere il titolo abilitativo edilizio, provvedono al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, a richiedere l'autorizzazione paesaggistica, ed ogni altra autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente, completando la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori.