Al comma 1, lettera a) dopo le parole: pubblici e privati, aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,;
Conseguentemente:
a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà»;
b) alla lettera c) dopo le parole: alle strutture adibite ad attività sociali, inserire le seguenti: socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,;
c) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-ter) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici.