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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.69. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
3.69.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sulla base di un confronto tra la valutazione delle condizioni di sicurezza pre sisma e post sisma.

  Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. In analogia a quanto disposto da precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi. Viceversa, le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, numeri 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9.
  A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti.
  Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.