Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 deve comprendere il certificato di idoneità geosismica locale, rilasciato da un geologo abilitato che dovrà obbligatoriamente verificare almeno i seguenti punti:
a) analisi della risposta sismica di sito specifica;
b) analisi e verifica dei rischi indotti da fenomeni cosismici (tra i quali liquefazione, cedimenti eccessivi in campo dinamico, instabilità di versanti prossimi);
c) compatibilità del sistema fondale con il modello geologico, geotecnico e sismico.