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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
3.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012, relativo alla dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di protezione civile per un importo di 100 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile verranno stabilite le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Per gli oneri necessari oltre lo stanziamento di cui sopra sulla base delle ricognizioni effettuate, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2012. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati maggiormente danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2012.