Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al successivo comma.
3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento»;
alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento»;
alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento»;
alla lettera d) le parole: « 9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento»;
alla lettera e) le parole: « 8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Pubblica amministrazione, incluse le regioni e le Aziende sanitarie, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 1o giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni.