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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.6. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
2.6.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 3 centesimi al litro per l'anno 2012 e 2 centesimi al litro per l'anno 2013, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono prorogati al 31 dicembre 2013. La ripresa della riscossione di cui al periodo precedente avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013;
   b) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 8, comma 3 con le seguenti: 8, commi 1 e 3.