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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.24. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
19.24.
inammissibile

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione del «registro di manutenzione»).

  1. Al fine di garantire che gli immobili garantiscano e mantengano caratteristiche di sicurezza strutturale e anti-sismica, è istituito il «registro di manutenzione», in cui vanno segnati obbligatoriamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. Il «registro di manutenzione» può essere richiesto in qualsiasi momento, e in ogni caso obbligatoriamente ogni 5 anni, dai comuni i quali verificano la rispondenza degli interventi di manutenzione rispetto ai criteri di cui all'articolo 1 e, ove rintraccino necessità di interventi di messa in sicurezza o delle irregolarità, indicano al proprietario o al gestore dell'immobile la necessità di intervenire, prevedendo altresì forme di sanzione in caso di comportamenti che mettano a repentaglio la sicurezza strutturale e anti-sismica.
  3. I requisiti e le modalità di compilazione e di tenuta del «registro di manutenzione», nel rispetto dei princìpi contenuti nel presente articolo, sono stabiliti dai comuni sulla base di criteri obbligatori stabiliti, con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'interno.