Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessato dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni.