stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.23. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
17.23.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento, trasporto e centri di raccolta temporanei di opere d'arte e d'interesse storico, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. I beni e le opere d'arte d'interesse storico, architettonico e artistico, individuati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono radunati in un centro di raccolta definiti negli ambiti provinciali dei territori colpiti dall'evento sismico.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle Giunte regionali dei territori colpiti dal sisma, dispongono con apposito decreto i criteri e le modalità per l'individuazione dei centri di raccolta temporanei, il trasporto, la conservazione e il restauro dei beni di cui al comma 1.
  3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce inoltre che successivamente alla fase di restaurazione, i beni di cui al comma l, devono essere ricollocati nelle medesime strutture originarie in cui si trovavano precedentemente all'evento sismico verificatosi.