Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Agli aderenti alle forme pensionistiche complementari di cui decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai fini delle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata, in via transitoria, si applica in ogni caso il termine di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Il periodo transitorio di cui al presente comma ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.