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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.14. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
12.14.

  All'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto).

  1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:
   a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;
   b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;
   c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;
   d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.
  3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.

ident. 12.13.12.15.