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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.10. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
12.10.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

  1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è esclusa dall'imposizione del reddito d'impresa una quota non superiore al 60 per cento:
   a) del costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
   b) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
   c) dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro per l'anno 2013.