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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.33. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
11.33.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi per le grandi imprese).

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 354, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi, concessi entro il 31 dicembre 2016 alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, alla ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili, il ripristino del magazzino.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno un tasso a carico dell'impresa pari allo 0,5 per cento.
  3. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento a tasso particolarmente vantaggioso e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso di cui al comma 1 è pari allo 0,5 per cento. La durata massima dei finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  4. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti particolarmente vantaggiosi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate.
  5. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.