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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.32. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
11.32.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi per le grandi imprese).

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi, concessi entro il 31 dicembre 2016 alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili, il ripristino del magazzino.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 avranno un tasso a carico dell'impresa pari allo 0,5 per cento, in deroga a quanto fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione.
  3. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento a tasso particolarmente vantaggioso e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso di cui al comma 1 è pari allo 0,5 per cento. La durata massima dei finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  4. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti particolarmente vantaggiosi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate.
  5. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.