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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.30. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
11.30.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire una rapida ripresa delle attività produttive nelle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese di natura cooperativa ubicate nei comuni delle province di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici, è riconosciuta la facoltà di portare a riserva indivisibile, in luogo del versamento all'erario, le imposte dirette dovute in relazione agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.