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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
11.1.

  L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Sostegno alle imprese con unità locali localizzate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012. Sono compresi tra i beneficiari anche le imprese agricole con fondi nei territori di cui all'articolo 1, comma 1. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.