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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.117. in Assemblea riferita al C. 5263-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/07/2012  [ apri ]
8.117.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-quater. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-ter, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.