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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5-bis.500. in Assemblea riferita al C. 5263-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/07/2012  [ apri ]
5-bis.500.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici di cui al presente decreto, le Regioni e gli enti locali interessati, provvedono alla pubblicazione e all'aggiornamento, sui rispettivi siti Internet, dell'elenco dei fornitori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle opere, nonché di tutta la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferente gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici di cui al presente decreto.
  6-bis. Le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di cui al presente articolo.
  6-ter. Per un migliore espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici nelle aree colpite dagli eventi sismici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  6-quater. Per una maggiore efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché le linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.