Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. – (Misure a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici). – 1. Fino al 31 dicembre 2012, ai comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto non si applicano le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica previste per i comuni in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-ter si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 1-ter.
1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».