Al comma 12 dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In proposito, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.