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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.69. in Assemblea riferita al C. 5263-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/07/2012  [ apri ]
3.69.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8.1. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sulla base di un confronto tra la valutazione delle condizioni di sicurezza pre sisma e post sisma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa deve essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico devono essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi. Viceversa, le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, può essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, lettere a), b) e c), da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9. A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti. Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato può individuare quelli più adeguati.