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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.4. in Assemblea riferita al C. 5263-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/07/2012  [ apri ]
10.4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e che abbiano subìto danni fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.