Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.