Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria non versati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento.
Conseguentemente all'Articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1-bis, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9 per cento.»