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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.05. in Assemblea riferita al C. 5263-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/07/2012  [ apri ]
8.05.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Istituzione di una zona franca). – 1. Il territorio dei comuni di cui all'articolo 1 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per i beni e le attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
  5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.