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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
3.2.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
   a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza o dopo che le carenze di cui al comma 8 sono state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

ident. 3.52.3.65.3.124.3.148.3.27.3.100.3.135.