Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.