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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.013. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
18.013.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il personale non dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è immesso, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2005 con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. Per le medesime finalità il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è immesso nel ruolo dirigenziale di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della medesima disposizione normativa la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente ai posti di funzione dirigenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2010. Sono contestualmente abrogati i ruoli speciali tecnico-amministrativi di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.