Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori nei medesimi territori, il Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia, e d'intesa con le regioni interessate:
a) istituisce, entro il limite di spesa di 500 mila euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) definisce interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore a cinque anni, per le imprese che si insediano nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui alla presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione turistica e iniziative per l'attrazione di investimenti.