Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.