Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nei territori di cui all'articolo 1, le Regioni possono differire, per un periodo massimo di 180 giorni, il termine entro il quale effettuare le comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica dei liquami.
5-ter. È prorogato al 31 gennaio 2013 il termine entro il quale i gestori di stabilimenti ubicati nel territorio di cui all'articolo 1, che provocano immissioni in atmosfera devono presentare la domanda di autorizzazione.