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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.33. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/07/2012  [ apri ]
18.33.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nei territori di cui all'articolo 1, le Regioni possono differire, per un periodo massimo di 180 giorni, il termine entro il quale effettuare le comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica dei liquami.
  5-ter. È prorogato al 31 gennaio 2013 il termine entro il quale i gestori di stabilimenti ubicati nel territorio di cui all'articolo 1, che provocano immissioni in atmosfera devono presentare la domanda di autorizzazione.