Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
Art. 8-bis.
(Esenzione dall'imposta di bollo).
1. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2013, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2.