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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.11. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
4.11.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire la ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate dal sisma, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale provvedono a realizzare o nuove costruzioni od interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento della capacità di resistenza al sisma degli edifici esistenti, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 – Norme tecniche n. 8 – Costruzioni esistenti. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.