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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.41. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
3.41.

  Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:
  I commi 7 e 8 si applicano agli edifici ricadenti nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni, e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato. In tal caso:
   a) per la prosecuzione dell'attività svolta nei suddetti edifici o per la sua ripresa, occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di tecnico abilitato che svolga la verifica, asseverando che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma, ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi;
   b) la certificazione prevista al comma 7 del presente articolo, sempre per le tipologie di edifici di cui sopra deve avvenire a seguito di verifica della sicurezza, conformemente a quanto disposto dal cap. 8 del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60 per cento di quello richiesto ad un edificio nuovo, nei successivi ventiquattro mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza per il rilascio del certificato di agibilità sismica.
  Gli interventi di cui alle lettere a) e b) si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  Per gli edifici che non ricadono nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato, sono richiesti gli interventi di miglioramento sismico e/o di riparazione o intervento locale così come definiti al cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni da effettuarsi entro ventiquattro mesi dalla verifica di sicurezza che dovrà effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Anche tali interventi si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  Per gli immobili che non abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la agibilità provvisoria di cui al comma 8 è sostituita da apposita dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato da rilasciarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

ident. 3.6.3.300.