Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle risorse necessarie a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.