Sopprimere il comma 4 e sostituirlo con il seguente:
4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti autorizzati nelle Province interessate.