stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.11. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 5263

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2012  [ apri ]
12.11.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

  1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:
   a) fino al 60 per cento:
    i. Costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
    ii. Valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
    iii. Dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.