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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.7. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
4.7.

  Sostituire i commi da 16 a 22 con i seguenti:
  16. Dopo il primo comma dell'articolo 2118 del codice civile sono inseriti i seguenti:
   «Il recesso del prestatore di lavoro è nullo in mancanza di forma scritta, revocabile entro tre giorni dalla data della sua comunicazione al datore di lavoro.
  La risoluzione consensuale è nulla in mancanza di forma scritta, revocabile dalle parti entro tre giorni dalia data della stipulazione.
  Il recesso del prestatore di lavoro e la risoluzione consensuale di cui ai commi secondo e terzo possono avvenire esclusivamente nelle forme e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».
  17. Dopo l'articolo 2118 del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 2118-bis.(Recesso dal contratto di lavoro subordinato e assimilati). – La forma e le modalità prescritte dall'articolo 2118 per il recesso del prestatore di lavoro o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applica a pena di nullità a tutti i rapporti di lavoro subordinato comunque conclusi, indipendentemente dalle caratteristiche, salvo diversa espressa disposizione di legge.
  Ai fini del recesso e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono assimilati al rapporto di lavoro subordinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di».
  18. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i moduli da utilizzare per il recesso del prestatore di lavoro e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previsti dagli articoli 2118 e 2118-bis del codice civile.
  19. I moduli di cui al comma 1 riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, destinati all'identificazione della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera e del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile, specificando quali campi devono essere compilati obbligatoriamente e quali sono invece solo facoltativi.
  20. Il decreto di cui al comma 1 indica le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, che devono riportare sullo sfondo una griglia a quadretti di 50 millimetri di lato in colore grigio chiaro.
  21. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
  22. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego nonché attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 1, che garantiscano la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al comma 4.
  22-bis. Mediante convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente di acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
  22-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.