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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.53. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
4.53.

  Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
  36-bis. Il comma 24-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2012-2014 i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni a valere sulle risorse finanziarie appositamente reperite da queste ultime nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente. La proroga dei rapporti può essere disposta in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati. Ai fini della salvaguardia e invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli oneri derivanti dalla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per le regioni a statuto speciale nonché per enti territoriali facenti parte delle predette regioni, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario alla data del 31 dicembre 2009. È fatta salva la proroga dei rapporti già autorizzata in violazione delle norme vigenti sussistendo le condizioni prescritte dal presente comma».
  36-ter. Il comma 24-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «Per gli enti di cui al comma 24-bis, che nel triennio 2012-2014 attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 562, secondo periodo, 557 e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta fermo il rispetto del patto di stabilità interno e del limite di cui all'articolo 1, comma 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
  36-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10, primo periodo, le parole: «Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Nel triennio 2012-2014», le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti «50 per cento» e il secondo periodo è soppresso;
   b) al comma 11, le parole: «Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Nel triennio 2012-2014»;
   c) il comma 12 è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni di cui al comma 10 che hanno carenze di organico, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, possono assumere il personale avente i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno prescritti dai rispettivi ordinamenti e i requisiti di anzianità di cui al medesimo comma 10, maturati nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le graduatorie di cui al periodo precedente hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2014. Per le procedure selettive di cui al presente comma non si applica il principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
   d) al comma 13, le parole: «Per il triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2012-2014».