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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.50. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
4.50.

  Dopo il comma 30, inserire il seguente:
  30-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti», si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.