stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.32. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
4.32.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis). I professionisti iscritti in ordini o collegi, per io svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi.
  Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.
  In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.